Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni settimanali del lotto.
      2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dello sviluppo economico una quota di entrate, derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 1, non superiore a 200 milioni di euro, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.